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Videosorveglianza, informativa adeguata alle linee guida EDPB?

Videosorveglianza, informativa adeguata alle linee guida EDPB?

Videosorveglianza, informativa adeguata alle linee guida EDPB?

  1. Introduzione. La videosorveglianza e il trattamento di dati personali.

L’utilizzo di immagini nonché la raccolta, la registrazione, la conservazione, configura un trattamento di dati personali.

È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

L’installazione dei sistemi di rilevazione dell’immagine deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di protezione dati personali, nonché delle leggi del nostro ordinamento applicabili ad ogni singola fattispecie, osservando il principio di minimizzazione dei dati, che devono essere pertinenti, indispensabili e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

  1. Quadro Normativo. Le Linee Guida EDPB.

Le fonti normative, più rilevanti, in tema di videosorveglianza e trattamento dei dati sono: i) il Regolamento per la protezione dei dati personali 2016/67 – GDPR; ii) il Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; iii) il Provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante della Privacy; iv) le Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati - EDPB, n. 3/2019; v) le FAQ pubblicate dal Garante il 5 dicembre 2020.

  1. L’informativa di primo e secondo livello.

In particolare, Linee Guida, EDPB, n. 3/2019, hanno sancito il concetto di informativa su più livelli, con la quale il Titolare fornisce all’interessato tutte le informazioni dovute nel rispetto del principio di trasparenza, suddivise in due “step”, ovverosia l’informativa di primo livello, c.d. semplificata, prevista con nuovi contenuti obbligatori, e l’informativa di secondo livello, c.d. completa.

L’informativa di primo livello ha lo scopo di portare a conoscenza dell’interessato l’accesso o il transito in una zona videosorvegliata e rappresenta la prima interazione fra Titolare e interessato.

Gli interessati al trattamento devono essere informati della videosorveglianza prima di accedere al luogo sottoposto al controllo, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici, indipendentemente dal fatto che il soggetto che tratta i dati sia un soggetto pubblico o privato.

In questa fase è necessario l’adozione di un cartello di avvertimento il quale deve includere l’immagine di una videocamera e le indicazioni più importanti sul trattamento al fine di fornire un visione d’insieme facilmente visibile e comprensibile oltre ad eventuali informazioni inaspettate, per esempio la trasmissione dai dati a terzi.

Il Provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante della Privacy ha previsto che il supporto dell’informativa:

  • debba essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  • debba avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  • può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il cartello contenente l’informativa deve quindi essere ben visibile, anche se non è obbligatorio rilevare la precisa ubicazione delle telecamere, ha precisato il Garante con le FAQ, qualora l’interessato sia adeguatamente informato sulla zona sorvegliata, in modo che possa evitare il luogo indicato o adeguare il proprio comportamento.

Le nuove Linee Guida - EDPB, hanno introdotto l’obbligo d’inserire nell’informativa di primo livello:

  • i dati del Titolare del trattamento;
  • le principali informazioni e le finalità sul trattamento;
  • i tempi di conservazione delle immagini;
  • i diritti dell’interessato;
  • le informazioni -ove presente- del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
  • l’indicazione di dove e come poter ottenere l’informativa di secondo livello, e la facoltà di includere un QR-code per poter facilmente accedere a quest’ultima.

Per quanto riguarda l’informativa di secondo livello, c.d. completa, quest’ultima deve essere facilmente reperibile dall’interessato in formato cartaceo, anche senza entrare nell’area videosorvegliata, oltre ad essere consigliata una fonte digitale per la sua consultazione, quale ad esempio un indirizzo web o QR-code.

L’informativa completa deve contenere, tutti gli elementi, obbligatori, previsti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, a titolo esemplificativo:

  • i dati del Titolare del trattamento, ragione sociale o dati anagrafici se persona fisica;
  • i dati del Responsabile della protezione dei dati, ove presente;
  • le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
  • i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da terzi;
  • gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
  • i soggetti autorizzati;
  • il periodo di conservazione dei dati personali;
  • eventuali processi di profilazione;
  • i diritti dell'interessato;
  • il diritto di proporre reclamo;
  • i recapiti per poter contattare il Titolare del trattamento.

Infine, si ricorda che le violazioni delle norme in esame comportano importanti sanzioni di tipo amministrative e penali. (riproduzione riservata)

Luigi Borzoni

10 maggio 2021

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