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Imprese alimentari: all’orizzonte importanti novità in materia di responsabilità c.d. ‘penale-ammini

Imprese alimentari: all’orizzonte importanti novità in materia di responsabilità c.d. ‘penale-amministrativa’ degli enti

Imprese alimentari: all’orizzonte importanti novità in materia di responsabilità c.d. ‘penale-amministrativa’ degli enti

È in corso di esame in Commissione Giustizia della Camera il Disegno di Legge n. 2427 (“D2427”) rubricato "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari".I principali obiettivi della riforma, come delineati nel Dossier parlamentare che accompagna lo schema normativo del Disegno di Legge, sono due:

  • la rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (la salute pubblica e i delitti contro l’industria e il commercio), per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
  • l’individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di reati alimentari, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa.

Sotto quest’ultimo profilo da segnalare l’intenzione, da parte del Legislatore, di modificare la disciplina della responsabilità c.d. ‘penale-amministrativa’ degli enti (di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – “Decreto 231”), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo (“MOGC”) finalizzato alla prevenzione dei reati agro-alimentari e l’integrazione del catalogo dei reati-presupposto, ricomprendendovi sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agro-alimentari che quelle a tutela della salute pubblica (art. 5 D2427).

Il MOGC per le imprese alimentari

L’art. 5 del D2427 – nella sua attuale versione provvisoria – introduce l’art. 6-bis nel Decreto 231, il quale innanzitutto prevede l'adozione di un MOGC dalle caratteristiche specifiche per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 (le imprese che svolgono “una qualsiasi delle le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”).

Nello specifico, l'impresa alimentare - per poter beneficiare dell’efficacia esimente del MOGC - dovrebbe assicurare, attraverso l'implementazione di un proprio sistema organizzativo aziendale, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, sia di livello nazionale che di livello internazionale, in una serie di materie puntualmente elencate al comma 1 dell’art. 6-bis D.Lgs. 231/2001: dal rispetto della normativa circa la fornitura di informazioni sugli alimenti[1] (lettera a), alla verifica sui contenuti della comunicazione pubblicitaria (lettera b), dagli obblighi di rintracciabilità del prodotto (lettera c), al controllo sulla qualità, la sicurezza e l'integrità del prodotto (lettera d)[2], alle procedure di ritiro/richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti (lettera e). Il MOGC deve altresì comprendere attività di valutazione e gestione del rischio (lettera f) e verifiche periodiche al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del modello adottato (lettera g).

Il MOGC 231 così realizzato deve inoltre prevedere un sistema di registrazione che dia conto dell'effettiva realizzazione delle attività prescritte dal MOGC, nonché di un’articolazione interna di funzioni idonea al processo di valutazione e di gestione del rischio e di un congruo apparato disciplinare in chiave preventiva e punitiva[3] (art. 6-bis comma 2 D.Lgs. 231/2001).

Al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti di prevenzione, si prevede, inoltre, che nelle PMI le funzioni di verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari possano essere affidate anche a un solo soggetto (purché esterno), esperto anche nel settore alimentare e titolare di autonomi poteri di iniziativa e di controllo[4]. Si prevede, infine, che il legale rappresentante o il delegato di enti di minori dimensioni (aventi meno di dieci dipendenti addetti e un volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro) possa svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti e della lealtà commerciale, a condizione che abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva (cfr. art. 6-bis commi 3 e 4 D.Lgs. 231/2001).

I nuovi reati-presupposto

Sul fronte del catalogo dei reati-presupposto, vengono introdotte nel D.Lgs. 231/2001 due nuove disposizioni:

  • l’articolo 25-bis.2, avente ad oggetto le fattispecie penali inerenti alle frodi nel commercio di prodotti alimentari di cui al nuovo Capo II-bis (“Dei delitti contro il patrimonio agro-alimentare”) e, segnatamente:

frode nel commercio di alimenti (517- sexies c.p.)

commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies c.p.)

contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari (517- quater)

agropirateria (517-quater.1)

  •  articolo 25- bis.3 avente ad oggetto i reati-presupposto inerenti ai delitti contro la salute collettiva contenuti nel capo II del titolo VI del libro secondo del codice penale (come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame) e precisamente:

avvelenamento di acque o di alimenti (art. 439 c.p.)

contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali (art. 440 c.p.)

importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-bis c.p.)

omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-ter c.p.)

informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440-quater c.p.)

delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)

disastro sanitario (art. 445-bis)

delitti previsti dall’art. 5 commi 1 e 2 L. 283/1962

Sotto il profilo sanzionatorio, le fattispecie sopra elencate sono punite con pesanti sanzioni pecuniarie ed anche, in taluni casi, con sanzioni interdittive. Da sottolineare, in particolare, che la commissione di una qualsiasi delle fattispecie di cui al punto b) comporta, in ogni caso, anche l'interdizione dall’esercizio dell’attività (fino ad un massimo di 2 anni per alcuni illeciti).  Evidente come l’inibizione dell’attività per un periodo così significativo possa compromettere, anche definitivamente, l’operatività aziendale.

Considerazioni conclusive

In attesa dell’approvazione del Disegno di Legge, pare utile iniziare ad approcciarsi a questo progetto normativo, in considerazione delle importanti innovazioni che esso introduce nel ‘Sistema 231’. Da apprezzare, in particolare, il tentativo - seppur settoriale - del Legislatore di codificare con precisione i contenuti del MOGC, lasciati sino ad oggi in gran parte alla definizione della prassi.

Nella prospettiva delle imprese alimentari appare sempre più opportuna l’adozione di un sistema di risk management ad alta definizione tecnica, che integri i diversi livelli di compliance in modo da garantire la società contro il rischio di subire sanzioni pecuniarie ed interdittive capaci – come visto sopra – di compromettere la continuità aziendale.

Noverim S.r.l. segue l’evoluzione normativa in atto ed è a disposizione per qualsiasi informazione in materia.

[1] Fonte principale di riferimento a livello comunitario per gli standard obbligatori relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è il Regolamento (UE) n. 1169/2011, la cui osservanza è presidiata in Italia con le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2017. Per quanto riguarda invece le informazioni volontarie aggiunte dal produttore per motivi di valorizzazione del prodotto (c.d. ‘claims’), occorre riferirsi al Regolamento (UE) n. 1924/2006.

[2] Cfr. Reg. (CE) 182/2004. L’art. 5 di tale Regolamento prevede che ciascuna impresa alimentare debba garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici adottando un sistema permanente di controllo e di monitoraggio dei rischi che sia basato sui principi del sistema HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points”). Il sistema HACCP dovrà dunque essere integrato nel MOGC ai sensi del nuovo art. 6-bis D.Lgs. 231/2001.

[3] Da valutare se tale sistema possa essere inglobato nell’Organismo di Vigilanza, ad esempio tramite la nomina - all’interno di tale organo - di un soggetto esperto in materia.

[4] Il soggetto deve essere individuato nell’ambito di un apposito elenco nazionale, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

Avv. Anna Marcoli

14 settembre 2020

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