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GDPR e Professioni

GDPR e Professioni


GDPR e Professioni

GDPR E PROFESSIONI. NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE IN MATERIA DI PRIVACY CONFORMI AL GDPR.


Tra le tante valutazioni più specifiche e “di settore” in ordine alle nuove disposizioni in materia di privacy vi sono senza dubbio quelle che riguardano il variegato mondo delle professioni. Con particolare riferimento alla categoria degli avvocati è da rilevare l’approvazione delle nuove regole deontologiche, al fine di rispettare le disposizioni del GDPR, anche con riferimento al trattamento dei dati personali in sede giudiziaria. Il regolamento approvato dall’Autorità Garante è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019 e autorizza la semplificazione dell’informativa per i clienti.
Avvocati o praticanti, e al loro pari i soggetti che svolgono attività di investigazione privata, dovranno rispettare le nuove regole deontologiche in materia di privacy, conformi al GDPR.
La semplificazione dell’informativa al trattamento dei dati personali rappresenta la principale novità introdotta. Essa, infatti, potrà essere unica e potrà essere fornita ai clienti anche mediante affissione nei locali dello Studio o sul proprio sito internet.
Il trattamento dei dati da parte dell’avvocato dovrà essere organizzato in maniera non automatica e secondo le modalità più adeguate, valutate nella specificità del singolo caso, al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità dei soggetti interessati.
Le modalità di trattamento idonee al fine del rispetto della privacy dovranno essere adottate dal titolare del trattamento, che potrà essere:

  • un singolo professionista;

  • una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all’opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

  • un’associazione tra professionisti o una società di professionisti.


Le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati giudiziari della parte difesa dovranno rispettate specifiche istruzioni, impartite per iscritto e formulate di modo da contenere indicazioni basate sul ruolo ricoperto (tirocinante, praticante, investigatore e via di seguito). Il tutto nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione dei dati previsti dall’articolo 5 del GDPR.
L’informativa potrà essere fornita anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali.
Per quanto attiene alla conservazione e alla cancellazione dei dati è stato chiarito che la dismissione dei dati dopo la definizione di un grado di giudizio o dopo la cessazione dello svolgimento di un incarico non sarà automatica.
Viene altresì previsto che una volta estinto il procedimento o il rapporto di mandato, atti e documenti di difesa o di investigazione potranno essere conservati qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche.
Se la conservazione si dovesse rendere necessaria per adempiere ad un obbligo normativo, anche in materia fiscale, sarà necessario custodire soltanto i dati personali necessari ad adempiere all’obbligo.

12 febbraio 2019

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