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Credito di imposta per per attività di formazione 4.0

Credito di imposta per per attività di formazione 4.0

Credito di imposta per per attività di formazione 4.0

Il credito di imposta per attività di Formazione 4.0, istituito dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017), modificato con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019, art. 1, commi 210-217) e, da ultimo, prorogato (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022) e rafforzato dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, art. 1, comma 1064 lettera l), prevede per tutte le Imprese residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza e dalla dimensione, la possibilità di usufruire del Credito di Imposta per le attività svolte in corsi di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze in tecnologie 4.0.

A titolo esemplificativo si riportano attività volte alla formazione in ambiti di applicazione relativi a big data, cloud computing, cybersecurity, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata, Internet of Things e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Le uniche attività che risultano escluse dall’agevolazione risultano essere i corsi di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente.

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente con un rapporto di lavoro subordinato e può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In caso i soggetti che offrano il corso di formazione siano esterni all’impresa, questi devono rientrare in una delle seguenti categorie:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione;
  • Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
  • Istituti tecnici superiori (ITS).

Le spese ammissibili al credito di imposta risultano essere le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

La misura del credito di imposta varia a seconda della dimensione dell’impresa che organizza i corsi formativi. Nello specifico le aliquote agevolabili sono le seguenti:

  • Per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • Per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
  • Per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Infine l’Impresa che accede al beneficio è tenuta a redigere e conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’Impresa. (riproduzione riservata)

Fabio Castagno

13 dicembre 2021

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