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COVID-19: RISCHI PENALI E 231 PER LE IMPRESE

COVID-19: RISCHI PENALI E 231 PER LE IMPRESE

COVID-19: RISCHI PENALI E 231 PER LE IMPRESE
 
L’emergenza pandemica Covid-19 ha travolto il sistema imprenditoriale italiano accentuando - sotto molteplici profili - gli oneri di risk management gravanti sulle aziende. Tra le varie tipologie di rischi da fronteggiare vi è, certamente, quello penale.
Rischio di vittimizzazione (rischio ‘passivo’)
L’imprenditore - è bene ricordarlo, anche se non approfondiremo il tema in questa sede - può essere innanzitutto vittima di reati quali la frode in commercio (art. 515 c.p.) o le manovre speculative su merci (art. 501-bis c.p.) ad esempio, nell’atto di acquisto di dispositivi di protezione individuale (“DPI”) per la propria azienda.
Rischio di commissione di reati-presupposto (rischio ‘attivo’)
L’attuale contesto pandemico genera però anche nuovi e più intensi rischi di commissione di illeciti penali, cui può conseguire la responsabilità amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, con le relative gravi sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti.
Si tratta in primis di rischi indiretti, già conosciuti dall’impresa, ma rinnovatisi principalmente in considerazione della necessità di riorganizzare molte delle attività aziendali, quali ad esempio:


  • il rischio di commissione di reati informatici (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) dato l’incremento dell’utilizzo di sistemi informatici per lo smart working;

  • il rischio di commissione di reati legati ai rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24-bis, art. 25, art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001) in occasione di partecipazione a procedure di gara semplificate, accesso agli ammortizzatori sociali, aiuti, indennizzi, ecc.;

  • il rischio di reati societari e in particolare:

  • la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) con riferimento all’esigenza di nuove e urgenti forniture (ad esempio, in relazione a DPI);

  • le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), in considerazione del forte stress economico-finanziario subito dalle imprese.


Vi è poi un evidente rischio diretto consistente nel contagio da Sars-CoV-2. Si tratta, in altri termini, del rischio che il lavoratore sviluppi una malattia Covid-19 in occasione dell’attività lavorativa, a causa della mancata adozione di specifici standard precauzionali, potendosi così integrare - a seconda dei casi - il reato di lesioni od omicidio colposo per violazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro (artt. 589-590 c.p.: reati-presupposto di responsabilità penale amministrativa ex art. 24-bis D.Lgs.231/2001 [1].
La posizione di garanzia del datore di lavoro (art. 2087 c.c.), preordinata alla tutela dell’integrità fisica del lavoratore, ricomprende infatti anche il rischio biologico da contagio emergente nella situazione attuale. A conferma di ciò, secondo l’art. 42 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) e la Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 la patologia Covid-19 contratta “in occasione” di lavoro è da qualificarsi “infortunioex D. Lgs. 81/2008.
Si tratta di un rischio che il datore di lavoro – supportato dall’RSPP, dal Medico Competente, dai rappresentanti dei lavoratori (cfr. infra, “Comitato di Crisi”) - deve fronteggiare, innanzitutto a livello organizzativo, avendo come punti di riferimento:

  • la ben nota cornice generale del D. Lgs. 81/2008;

  • normative emergenziali specifiche consistenti in:

  • divieti: in primis, il divieto di continuare le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;

  • misure precauzionali indicate nelle fonti normative statali, nonché regionali. Tra queste riveste particolare importanza il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020 (il “Protocollo”), richiamato dal DPCM 10 aprile 2020 per le imprese le cui attività non sono sospese.


Focus: il Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020
La fonte in esame, dopo una premessa richiamante principi di condotta fondamentali (quali l’utilizzo di lavoro ‘agile’; incentivazione di ferie e congedi retribuiti; distanziamento di almeno 1 metro, ecc.); prevede disposizioni concernenti [2]:

  • gli obblighi di informazione sulle prescrizioni impartite e sulle misure precauzionali, concernenti – ad esempio – “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria”;

    • regolamentazione e limitazione ingressi in azienda e accesso dei fornitori esterni, ad esempio, prevedendo, con riferimento a questi ultimi “procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti”;

    • pulizia e sanificazione degli ambienti (“l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”);

    • precauzioni igieniche personali (“l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani”) e DPI (in primis, “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione - guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc… - conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”);

    • gestione degli spazi comuni (“l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano”);

    • organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro agile, rimodulazione dei livelli produttivi) (ad esempio: “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”);

    • scaglionamento della entrata e uscita dipendenti;

    • limitazione degli spostamenti interni e delle riunioni in presenza, sospensione eventi interni, formazione a distanza;

    • procedure di gestione di persone sintomatiche in azienda;

    • sorveglianza sanitaria del Medico Competente, il quale deve segnalare all’azienda dipendenti in situazioni di particolare fragilità.




Indicazioni fondamentali per gestire il rischio attivo diretto
Alla luce della cornice sin qui delineata, l’imprenditore che si trovi ad operare in emergenza Covid-19 può mitigare adeguatamente il rischio diretto sotto vari profili e, precisamente:

  • incentivando smart working, ferie e congedi retribuiti;

  • garantendo misure di prevenzione e precauzione individuate sulla base delle indicazioni generali delle fonti sopra elencate (in particolare, il Protocollo), integrandole/personalizzandole in considerazione della specifica struttura e delle peculiari modalità operative della singola impresa [3];


Consigliabile, in tale contesto, procedere a redigere un addendum al Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR” – come noto, obbligatorio ex D.Lgs. 81/2008) che valuti il rischio di contagio con riferimento ad ogni area aziendale e la possibilità di rispondervi con misure da personalizzare. In tal senso si è espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 89 del 13 marzo 2020 [4];

  • istituendo un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo medesimo (“Comitato di Crisi”), che coinvolga rappresentanze sindacali aziendali e il RLS (come previsto dal Protocollo);

  • formalizzare l’adozione e l’attuazione degli standard appena evidenziati in regolamenti/protocolli scritti.


In prospettiva
È importante che le imprese, anche se attualmente non operative, inizino a familiarizzare con i principi cautelati evidenziati. Infatti, stando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di presentazione del DPCM 10 aprile 2020, le misure precauzionali di cui al Protocollo costituiranno il testo-base per l’implementazione di linee guida integrative, ancora in corso di redazione, riguardanti le misure di sicurezza da adottare nella fase di ripresa delle attività produttive (c.d. ‘Fase 2’).
Noverim seguirà con attenzione l’evoluzione in atto per facilitare l’approccio ad un ‘patchwork’ normativo estremamente complesso e dinamico.
 
Avv. Anna Marcoli
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[1] Dovrà in tali ipotesi provarsi che vi sia un legame causale tra l’evento di lesioni o morte e la violazione colposa delle misure anti-contagio da parte del datore di lavoro. Prova in talune circostanze complessa, ma che non esclude la rilevanza del rischio, soprattutto nel caso di violazione degli standard precauzionali fissati dalla legislazione emergenziale.
[2] I riferimenti al testo del Protocollo non sono esaustivi del contenuto dello stesso, ma meramente esemplificativi.
[3] A questo link una nota illustrativa di supporto alle imprese redatta da Confindustria: https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/covid-19-protocollo-condiviso-sulla-sicurezza-lavoratori-faq
[4] Esclude, invece, la necessità di un aggiornamento del DVR la Circolare della Regione Veneto del 13.03.2020

20 aprile 2020

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