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Autoriciclaggio: un’analisi nella prospettiva del sistema 231

Autoriciclaggio: un’analisi nella prospettiva del sistema 231

Autoriciclaggio: un’analisi nella prospettiva del sistema 231
Sono passati ormai quasi cinque anni dall’introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648ter. 1 c.p.) nell’ordinamento penale e nel sistema 231. Con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186 il Legislatore ha, infatti, inserito tale reato nel catalogo dei reati-presupposto rilevanti ex D.Lgs. 231/2001: la realizzazione dell’illecito di autoriciclaggio può, dunque, fondare la responsabilità dell’ente, con le pesanti sanzioni conseguenti. Queste ultime – è bene ricordarlo – possono implicare l’inoperatività temporanea e finanche la definitiva morte dell’organizzazione (si pensi alle conseguenze distruttive della confisca dei beni aziendali e/o dell’applicazione delle sanzioni interdittive).
Visto quanto sopra, pare utile procedere ad una disamina del reato e delle complesse questioni che, in questi anni, il medesimo ha sollevato; si tratta di criticità in ultima analisi riconducibili ai seguenti temi:
• la condotta rilevante;
• i reati che possono generare responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 per autoriciclaggio
1. La condotta rilevante
La fattispecie di autoriciclaggio prevede – quale presupposto costitutivo – l’avvenuta commissione di un delitto non colposo, cui l’autore deve aver concorso. Sotto questo profilo il reato si differenzia – com’è evidente – da quello di riciclaggio.
Le condotte rilevanti sono elencate dalla norma incriminatrice: consistono nell’impiego, nella sostituzione, e/o nel trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative del denaro e/o di altre utilità che costituiscano proventi della commissione del delitto di cui sopra.
Il Legislatore precisa che il reimpiego appena descritto debba avvenire “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Nonostante la definizione apparentemente piuttosto circoscritta dei comportamenti rilevanti, diverse pronunce hanno accentuato il carattere aperto della fattispecie, attribuendo rilevanza a qualsiasi manipolazione/trasferimento – anche piuttosto semplice – che costituisca concretamente un ostacolo, anche minimo, all’accertamento della provenienza del denaro.
Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di autoriciclaggio nella condotta di chi si limiti al mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un altro istituto di credito[1]
1.1 La causa di non punibilità del comma 4
A limitare l’ambito operativo della fattispecie concorre il comma 4 dell’art. 648-ter. 1 c.p., che contempla la seguente causa di non punibilità: “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.
La causa di non punibilità appena descritta, opera – però – esclusivamente quando l’agente utilizzi i proventi del delitto in modo immediato, senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare l’identificazione della provenienza. In base a tale principio, è stata affermata – ad esempio – la punibilità per autoriciclaggio di un soggetto che, dopo aver commesso una truffa ai danni di risparmiatori, aveva usato i proventi del delitto per scommesse e giochi d’azzardo [2]
Peraltro, la causa di non punibilità del comma 4 riguarda esclusivamente il reato-presupposto commesso dalla persona fisica e non è contemplata nel sistema 231: deve escludersi, quindi, che possa configurarsi un trattamento di favore per le ipotesi in cui i proventi dell’illecito generati in capo all’ente sano utilizzati ‘per il godimento personale’ dell’ente medesimo e cioè reimpiegati internamente, nell’assetto aziendale.
Nel panorama complessivo appena delineato, dunque, anche il reimpiego all’interno dell’economia aziendale, da parte dell’imprenditore, dei proventi del delitto commesso a vantaggio dell’ente appare una modalità rilevante di realizzazione dell’illecito, in grado - inoltre - di fondare la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 [3].
2. I reati che possono generare responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 per autoriciclaggio
Chiarita la fisionomia della fattispecie in esame, tutta incentrata sull’idoneità della condotta ad ostacolare la tracciabilità del denaro frutto dell’illecito, si esaminerà ora un altro tema più specificamente riguardante il sistema 231, ovvero la configurabilità della responsabilità dell’ente per autoriciclaggio quando il reato antecedente non sia incluso nell’elenco ex D.Lgs. 231/2001.
Tendenzialmente, la giurisprudenza afferma la sussistenza della responsabilità dell’ente anche nel caso di commissione di illeciti penali non contenuti nel catalogo dei reati presupposto. Sul punto si è espresso il Tribunale di Milano [4] , secondo il quale si configurerebbe la responsabilità dell’ente per il reato di autoriciclaggio anche in relazione ad operazioni di reimpiego dei proventi dei delitti di estorsione, di frode fiscale e di bancarotta fraudolenta, non inclusi nel catalogo dei reati presupposto definito dal D.Lgs. 231/2001. Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza del 4 maggio 2018, che non ha ravvisato alcuna incompatibilità tra l’illecito di estorsione e la responsabilità dell’ente per autoriciclaggio.
Quanto chiarito appare di fondamentale importanza soprattutto in relazione ai reati tributari, i quali – per ora – non sono ricompresi nel catalogo dei delitti presupposto delineati dal D.Lgs. 231/2001, ma potrebbero rilevare – mediatamente – nel caso di reimpiego nel circuito aziendale del risparmio d’imposta generato dal delitto fiscale.
 
Avv. Anna Marcoli
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[1] Cass. Pen. 11.12.2018, n. 5719
[2] In tal senso, Cass. Pen. 07.03.2019, n. 13795.
[3] In questo senso cfr. anche F. D’Arcangelo, La responsabilità dell’ente per autoriciclaggio nella prima riflessione della giurisprudenza, in Rivista 231 n. 3/2019
[4] Ordinanza 29 maggio 2018.
 
 

18 settembre 2019

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